Statuto associativo TOR VERGATA ECONOMIA (6.3.1996)
TITOLO I (Denominazione, Scopo, Patrimonio Sociale)
ARTICOLO 1
-È costituita in Roma, con sede legale in Via di Tor Vergata s.n.c., presso la Facoltà di Economia, l’Associazione fra Studenti, Laureati, Docenti e Personale non Docente della Facoltà di Economia dell’Università di Tor Vergata, Imprese e Istituzioni denominata ” Tor Vergata Economia ”
ARTICOLO 2
L’Associazione si prefigge: a) di promuovere e sviluppare le relazioni tra i laureandi, i laureati e il personale docente e non docente della Facoltà di Economia di Tor Vergata e tra questi e l’Università, le Imprese e le Istituzioni pubbliche e private; b) di promuovere l’immagine della Facoltà con le sue caratteristiche culturali e manageriali attraverso ogni idonea iniziativa inclusa l’elaborazione e la diffusione di pubblicazioni anche periodiche; c) di promuovere attività che possano contribuire alla crescita culturale e personale e alla formazione professionale degli Associati. L’Associazione non ha scopo di lucro, il suo patrimonio è costituito dalle quote associative, dai contributi degli aderenti e di quanti altri vogliano partecipare alla sua attività.
TITOLO II (Associati)
ARTICOLO 3
All’Associazione possono partecipare, come Associati ordinari, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, adottata a maggioranza dei suoi componenti: a) studenti, laureati, docenti e personale non docente della Facoltà di Economia; b) Imprese, Enti, Istituzioni pubbliche e private la cui presenza può concorrere alla realizzazione dei fini associativi. All’Associazione possono altresì partecipare, come Associati onorari, sempre previa deliberazione del Consiglio Direttivo adottata a maggioranza dei suoi Componenti, qualificati esponenti della cultura e della professione. La nomina ad Associato Onorario compete al Consiglio Direttivo. Gli Associati Onorari non sono tenuti a versare la quota associativa. La qualità di socio si perde per il mancato pagamento della quota associativa annuale, per decesso, dimissioni ed indennità. Per quest’ultima condizione viene deciso un provvedimento di esclusione dal Consiglio Direttivo che è inappellabile.
TITOLO III (Organi Sociali)
ARTICOLO 4
-Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, il Presidente.
ARTICOLO 5
-L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati ordinari e onorari. Si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza od impedimento, del Vicepresidente. In mancanza di entrambi l’Assemblea elegge un nuovo Presidente tra i presenti, al fine di garantire il suo regolare svolgimento. -L’Assemblea può essere convocata anche dagli Associati ordinari, purché ne facciano richiesta un numero non inferiore al 20% (venti per cento) di essi. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio. -L’Assemblea è convocata tramite comunicazione scritta (raccomandata, telegramma, fax e/o altro strumento idoneo) agli Associati, da inviare necessariamente con un anticipo di 15 giorni dalla data di riunione, oppure con affissione presso la sede legale, e precisamente nella bacheca messa a disposizione dalla Facoltà di Economia. -E’ valido se è presente, personalmente o per delega, un numero di Associati ordinari ed onorari non inferiore al 20% (venti per cento); le deliberazioni sono a maggioranza semplice, eccetto le delibere di cui alla lettera a) e c), dell’art. 6 per le quali vige la regola della maggioranza qualificata dei due terzi degli Associati rappresentati in Assemblea. -Ogni socio può rappresentare con delega scritta fino a cinque Associati. -Sono privi del diritto di voto i componenti del Consiglio Direttivo, in materia di approvazione del bilancio e di delibere relative alle loro responsabilità.
ARTICOLO 6
-Sono di competenza dell’Assemblea: a) l’approvazione e le modifiche del regolamento elettorale; b) la nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori; c) le modifiche dello Statuto; d) l’approvazione del bilancio; e) l’approvazione delle quote associative e degli eventuali contributi straordinari proposti dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 7
-Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori vengono eletti secondo un determinato regolamento elettorale, in virtù di candidature individuali, attraverso un numero di preferenze pari almeno a tre, per quel che riguarda il Consiglio Direttivo. -Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori durano in carica tre anni.
ARTICOLO 8
-L’organo di governo dell’Associazione è rappresentato dal Consiglio Direttivo. -Il Consiglio Direttivo è Costituito da un numero dispari di componenti, compreso fra cinque e sette, determinati di volta in volta dall’Assemblea, ed elegge al suo interno, a maggioranza assoluta, il Presidente, il Vicepresidente ed il segretario. -Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente, o, in sua mancanza, dal Vicepresidente ovvero da due componenti.
ARTICOLO 9
-Il Segretario redige i verbali delle Riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, cura gli schedari e gli archivi dell’Associazione oltre il disbrigo della corrispondenza. -Il Segretario può essere nominato anche Tesoriere. -Al Tesoriere è affidata anche la contabilità relativa al fondo dell’Associazione.
ARTICOLO 10
-Sono di competenza del Consiglio Direttivo, oltre alla verifica dei requisiti soggettivi degli associati di cui all’art. 3; a) l’elezione del Presidente, del Vicepresidente, nonché del Segretario; b) le proposte riguardanti le eventuali modifiche dello Statuto e del regolamento elettorale; c) le proposte relative alla misura delle quote associative; d) la redazione del progetto annuale; e) la definizione del programma di attività dell’Associazione; f) la nomina degli Associati onorari con le modalità di cui all’art. 3.
ARTICOLO 11
-I componenti del Consiglio Direttivo che non partecipino, senza giustificato motivo, per un numero superiore a tre convocazioni consecutive, decadono automaticamente dall’incarico. -Nel caso in cui durante il biennio vengano a mancare per dimissioni o per altri motivi uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentrano i primi candidati non eletti, se vi fossero, e accettano espressamente tale incarico. -In loro mancanza o rinuncia, il Consiglio Direttivo, fino ad un numero di due Componenti, provvede a sostituirli tra i Soci ordinari. -I Consiglieri in tal modo nominati, entrano a far parte del Consiglio Direttivo, con solo il potere consultivo, sino al momento in cui l’Assemblea non li nomina membri effettivi dello stesso e per tutta la durata del manato Concesso ai membri sostituti. -Nel caso in cui venissero a mancare quattro o più membri, il Consiglio Direttivo, è da ritenersi dimissionario nel suo complesso. -Il Presidente è obbligato a convocare immediatamente l’Assemblea, in virtù delle norme previste ex art. 6, ponendo all’ordine del giorno l’elezione del nuovo Consiglio.
ARTICOLO 12
-Il Presidente possiede, a tutti gli effetti, la firma e la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Assicura, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, l’unità, la continuità, ed il coordinamento delle funzioni di governo, secondo i dettami stabiliti dall’Assemblea, ed in particolare: a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, ne prepara l’ordine del giorno e garantisce l’immediata attuazione delle deliberazioni prese; b) propone, senza vincolo, al Consiglio Direttivo i nominativi di due componenti dello stesso per le eventuali cariche di Vicepresidente e di Segretario; c) non può rivestire la carica per più di due mandati consecutivi.
ARTICOLO 13
-Il Collegio dei Revisori è costituito dal Presidente, oltre che da due membri effettivi e da due supplenti (sono eletti tra gli aventi diritto al voto tra g1i Associati ordinari). -Compito del Collegio è la revisione della gestione economico patrimoniale dell’Associazione, per quel che riguarda la correttezza formale, nonché la coerenza dell’allocazione delle risorse deliberate dall’Assemblea. -Il Collegio Sindacale svolge annualmente una redazione nel corso dell’Assemblea ed ha il potere di chiedere al Presidente la convocazione dell’Assemblea, nel caso in cui dovesse riscontrare gravi motivi.
ARTICOLO 14
-Revisori devono essere presenti alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. -I Revisori assenti per più di cinque convocazioni successive annue, senza giustificato motivo, decadono automaticamente dall’ufficio. -Se, per dimissioni o altre cause, mancassero uno o più membri del Collegio dei Revisori, subentrano i membri supplenti, il cui ufficio sarà attribuito al primo dei non eletti. Ove ciò non fosse possibile, e l’Assemblea, ex art. 6, a provvedere alla nomina dei Revisori vacanti.
ARTICOLO 15
-L’Associazione potrà sciogliersi su deliberazione della maggioranza qualificata dell’Assemblea. Il patrimonio verrà devoluto all’Università di Tor Vergata, Facoltà di Economia, per il perseguimento della finalità e attività della Facoltà.
ARTICOLO 16
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia.
L’Associazione non ha scopo di lucro, il suo patrimonio è costituito dalle quote associative, dai contributi degli aderenti e di quanti altri vogliano partecipare alla sua attività.
Roma, 6 marzo 1996